Archivi per la categoria ‘Normativa’

Incendio boschivo doloso depenalizzato dal Ddl Alfano

giustizia
Il disegno di legge Alfano, in discussione alla Camera, esclude l´incendio boschivo doloso dalla lista dei reati per i quali è concesso l´uso delle intercettazioni e rischia così di azzerare il lavoro svolto dalla magistratura e delle forze dell´ordine contro un delitto che ogni anno danneggia e gravemente vaste aree e mettendo a rischio l´incolumità e la salute delle persone.

Ieri, in una conferenza stampa organizzata da Legambiente a Roma è stato presentato un emendamento bipartisan al Ddl Alfano che porta le firme di Ermete Realacci, ministro dell´ambiente del governo ombra del Pd e di Fabio Granata, capogruppo Pdl in commissione cultura della Camera.

Gli incendi boschivi sono stati 10 mila nel solo 2007 ed hanno divorato 225 mila ettari di vegetazione e ucciso 18 persone.

Gli incendiari prendono di mira in particolare le aree protette e troppo spesso sono legati ad interessi economici: pastorizia, mantenimento di precari lavori forestali stagionali ed interessi criminali e mafiosi legati alla speculazione edilizia, spesso abusiva, visto il divieto di costruire nelle aree percorse dal fuoco.

Enrico Fontana, responsabile dell´Osservatorio ambiente e legalità di Legambiente, sottolinea:
«La recente introduzione di sanzioni finalmente adeguate alla gravità di questi fenomeni ha permesso di raggiungere risultati che sono sotto gli occhi di tutti: la lotta ai piromani ha conosciuto risultati significativi, resi possibili grazie agli strumenti d´indagine di cui possono avvalersi forze dell´ordine e magistratura.
Sarebbe davvero grave se ora, invece di inserire tutti i delitti contro l´ambiente nel Codice penale, come richiesto anche dall´Unione europea, Governo e Parlamento decidessero di azzerare di fatto l´efficacia delle sanzioni contro gli eco criminali».

Fonte: Greenreport.it , Legambiente

Dossier "Ecosistema incendi 2008"

Anche quest’anno Legambiente e Protezione Civile, nell’ambito della campagna anticendio boschivo “Non scherzate col fuoco” hanno pubblicato il  dossier annuale: “Ecosistema incendi”, che fotografa la situazione italiana sul problema degli incendi boschivi.

Scarica subito il dossier qui

Sono stati presentati i dati relativi alle 840 amministrazioni comunali interessate dagli incendi boschivi, sulle attività svolte per la prevenzione del fenomeno sul territorio italiano.

Negli ultimi 20 anni gli incendi boschivi hanno distrutto circa 1.100.000 ettari di bosco: un’estensione superiore a quella dell’ intera Regione Abruzzo.

Se da un lato si osserva una maggiore attenzione da parte dei comuni,  dall’altro è evidente una scarsa applicazione da parte delle amministrazioni della legge quadro in materia d’incendi boschivi (legge 353/2000).

Da questo ritratto, si evidenzia anche come l’informazione alla popolazione circa le attività di prevenzione scarseggi: solo il 14% dei comuni realizza campagne specifiche per scuole e per coloro che, a diverso titolo, usufruiscono dei boschi.  Solo un comune su 4 svolge regolari attività di prevenzione incendi boschivi (pattugliamento ed avvistamento).

Purtroppo, il quadro complessivo non è quindi molto edificante…

Da questi dati (che puoi scaricare qui) emerge tristemente come nell’anno appena passato il numero degli incendi sia cresciuto enormemente. Cosa ancora più grave, il numero di comuni coinvolti nel problema incendi boschivi è cresciuto enormemente (da  1.355 del 2006 a 2.188 nel 2007).

Una lettura critica di questi dati ci permettono anche di capire le principali cause degli incendi boschivi.

La matrice dolosa -vera piaga tutta italiana- è ancora la causa principale dei roghi che funestano la nostra penisola.

E purtroppo, triste a dirsi, molto spesso dietro ai cosiddetti “piromani” si nascondono persone molto vicine all’ambiente boschivo. Indennità di rischio, aumento delle giornate lavorative e rinnovi contrattuali sono spesso motivazioni molto “umane” che spingono certi disperati a bruciare volontariamente i boschi. Cagionando danni incalcolabili.

E quindi doveroso ricordare ulteriormente  il D.L. 4 agosto 2000, n.220, recante “Disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi” e convertito, con modificazioni, nella Legge 6 ottobre 2000 n.275, introduce l’art. 423 bis, confermato dall’art.11 della Legge 11 novembre 2000, n.353 :

Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni.
Se l’incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da 1 a 5 anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente.

Non so se questo basterà a ridurre il fenomeno degli incendi boschivi. Certo è che quanto emerge dal dossier “Ecosistema incendi 2008″ fa pensare.

Ci auguriamo tutti che faccia pensare anche chi, a diverso titolo (comuni, enti, amministrazioni, ecc.) ha un maggiore potere d’intervento su queste problematiche.

E speriamo che il prossimo dossier “Ecosistema incendi” ci dia notizie più rasserenanti.

Scarica subito il dossier “Ecosistema incendi 2008″ qui

Fonti: Villaggio Globale , Legambiente , Corpoforestale.it

Report "Antincendio Boschivo e Sicurezza"

SCARICA SUBITO IL REPORT

E’ finalmente scaricabile il Report “Antincendio Boschivo e Sicurezza”: L’attività a.i.b. vista da una diversa angolatura: la salute e sicurezza dei lavoratori

Si tratta di un ebook formato pdf,  in cui viene concretamente spiegato cosa le attuali normative prevedano per la salute e sicurezza degli operatori a.i.b.

Un vademecum importante per ricordarci che, al centro di tutte le attività antincendio boschivo, c’è l’Uomo, che va protetto e messo in sicurezza SEMPRE.

Questo  report sarà il primo di una serie che, valutato l’interesse generale, stilerò e pubblicherò, in collaborazione coi massimi esperti del settore, per approfondire e chiarire molti aspetti del settore antincendio boschivo.

Il “taglio” che si è deciso di dare a questo progetto è volutamente semplice e diretto, di modo che le informazioni ivi contenute posano essere fruite dal maggior numero di persone possibili, indipendentemente dal tipo di istruzione ricevuta o dalle precedenti esperienze in questo settore.

In più, scaricando il report, entrerai a far parte della nuova community di antincendioboschivo.it, il sito (attualmente in preparazione) che sarà un punto di riferimento per l’a.i.b. in Italia.

Quindi, il consiglio che ti do, è di andare subito su antincendioboschivo.it e richiedere il report gratuito “Antincendio Boschivo e Sicurezza” (inserendo il tuo nome e una tua mail nell’apposito form).

In questo modo riceverai subito il link per scaricare il report, entrando così di diritto nella community di antincendioboschivo.it

Antincendio boschivo: direttiva del governo per campagna estiva 2008

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, on.le Silvio Berlusconi, ha firmato una direttiva con gli indirizzi operativi per ridurre il rischio di incendi boschivi e fronteggiare le situazioni di emergenza di questa campagna estiva antincendio boschivo.

Il documento, i cui contenuti sono stati approvati dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Guido Bertolaso, è stato inoltrato a tutti i Ministri competenti, ai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome.

La direttiva è incentrata sull’attività di prevenzione.

L’importante novità del provvedimento è dato dall’ assegnazione a Regioni e Province Autonome di dirette responsabilità di gestione dei sistemi di monitoraggio e degli interventi di terra, quali la pulizia del sottobosco, o la realizzazione di fasce di salvaguardia intorno ad impianti industriali, infrastrutture, insediamenti turistici e residenziali.

Infatti, molti incendi boschivi si sviluppano in prossimità di centri abitati, mettendo a rischio persone, abitazioni ed attività commerciali.

Anche a carico di Regioni e Province Autonome la realizzazione di adeguati piani di emergenza.

Si sottolinea, inoltre, la necessità di un migliore coordinamento del volontariato antincendio boschivo, promuovendo ogni iniziativa per l’integrazione fra le diverse compagini operative.

Gli indirizzi operativi definiscono, poi, le competenze dei diversi Corpi dello Stato nell’ambito della lotta agli incendi boschivi.

In breve:

-è assegnato al COAU (Centro Operativo Aereo Unificato della Potezione Civile) il coordinamento della flotta aerea antincendio boschivo. Detta flotta prevede l’impiego di mezzi del Corpo Forestale dello Stato, dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate

-la Marina Militare e la Guardia Costiera dovranno assicurare il pattugliamento delle coste e garantire il soccorso a bagnanti e turisti in caso di incendio.

-le società autostradali, l’ANAS e le Ferrovie dello Stato dovranno fornire tempestive indicazioni sulle condizioni di strade e ferrovie in prossimità di incendi boschivi.

Infine, il Dipartimento della Protezione Civile assicurerà  la massima collaborazione per garantire l’efficacia di questa campagna antincendio boschivo 2008.

PER SCARICARE LA DIRETTIVA (PDF) VAI QUI.

Fonte: Protezionecivile.it

Incendio boschivo: reato penale

L’estate è alle porte ed il pericolo di incendi boschivi aumenta in tutta l’area mediterranea.

Purtroppo, la maggiorparte degli incendi boschivi ha origine dolose, le cui motivazioni sono connesse alla ricerca di un profitto

Spesso gli incendi dolosi derivano dall’errata convinzione che le aree boscate distrutte dal fuoco possano essere utilizzate, dopo essere state bruciate, a vantaggio di interessi specifici, come la speculazione edilizia, il bracconaggio, l’ampliamento delle superfici agricole. In altri casi, gli incendi boschivi dolosi sono riconducibili alla mancanza di occupazione nei settori di vigilanza ambientale o di antincendio boschivo.

Tali motivazioni sono in realtà smentite dalla legge 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi) che prevede specifici divieti e limitazioni in relazione all’uso del suolo e per un congruo numero di anni nelle superfici percorse da incendio.

Inoltre, l’incendio boschivo, sia esso doloso o colposo, è considerato un delitto contro la pubblica incolumità e, come tale, è perseguito penalmente.

Fino al 2000 l’incendio boschivo era considerato una aggravante dell’incendio generico, ed era trattato dall’art. 423 del Codice Penale.
Nel 2000, per la prima volta, l’incendio boschivo viene considerato come reato autonomo.
Il D.L. 4 agosto 2000, n.220, recante “Disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi” e convertito, con modificazioni, nella Legge 6 ottobre 2000 n.275, introduce l’art. 423 bis, confermato dall’art.11 della Legge 11 novembre 2000, n.353 :
Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni.
Se l’incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da 1 a 5 anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente.
La nuova disposizione infligge quindi pene molto più severe rispetto al passato, quando il massimo della pena prevista era di 7 anni di reclusione.

Quindi, cari piromani, state attenti: rischiate molto per molto poco!

Antincendio Boschivo e Nuovo Testo Unico su salute e sicurezza

Salute e sicurezza dei volontari a.i.b. : Cosa dicono le normative?

Finora si applicavano, nell’antincendio boschivo, le disposizioni di carattere generale che si riferivano alle attività lavorative in genere:

► il DPR 547/55
, nelle parti non sostituite da successive norme.

► il D.Lgs 626/94 con le relative modifiche e integrazioni ,che attuava le direttive CEE sul miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori.

Entrambi i Decreti, oggetto di infinite discussioni sull’applicabilità (o meno) al volontariato, sono stati di fatto abrogati dal nuovo Testo Unico sulla sicurezza ( D.Lgs. 81/08 )

Come succede normalmente, è probabile che all’entrata in vigore del D.Lgs 81/08 seguiranno numerose circolari e precisazioni, che, come accaduto per il D.Lgs 626/94, modificheranno,estenderanno o limiteranno il significato della norma stessa.

Ti informerò tempestivamente qualora questo dovesse accadere.

Per il momento, ti basti sapere che le novità introdotte toglieranno ogni dubbio interpretativo su come regolare, da un punto di vista di salute e sicurezza degli operatori, l’attività antincendio boschivo.

Infatti, l’art. 2, che definisce la figura del lavoratore, vi equipara “il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266” (legge sul volontariato, che puoi trovare qui)

Quest’ultima è una grande novità: per la prima volta infatti, si fa riferimento esplicito ai volontari ed alla loro attività, equiparandola a quella dei lavoratori, con conseguenti diritti e responsabilità.

Pertanto, d’ora in poi, nell’attività a.i.b. le tutele antinfortunistiche dovranno essere rivolte - per legge - a tutti gli operatori, siano essi:
► operai forestali (e quindi retribuiti)
volontari che svolgono gratuitamente l’attività antincendio boschivo.

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