Archive del 9 giugno 2008

Incendio boschivo: reato penale

L’estate è alle porte ed il pericolo di incendi boschivi aumenta in tutta l’area mediterranea.

Purtroppo, la maggiorparte degli incendi boschivi ha origine dolose, le cui motivazioni sono connesse alla ricerca di un profitto

Spesso gli incendi dolosi derivano dall’errata convinzione che le aree boscate distrutte dal fuoco possano essere utilizzate, dopo essere state bruciate, a vantaggio di interessi specifici, come la speculazione edilizia, il bracconaggio, l’ampliamento delle superfici agricole. In altri casi, gli incendi boschivi dolosi sono riconducibili alla mancanza di occupazione nei settori di vigilanza ambientale o di antincendio boschivo.

Tali motivazioni sono in realtà smentite dalla legge 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi) che prevede specifici divieti e limitazioni in relazione all’uso del suolo e per un congruo numero di anni nelle superfici percorse da incendio.

Inoltre, l’incendio boschivo, sia esso doloso o colposo, è considerato un delitto contro la pubblica incolumità e, come tale, è perseguito penalmente.

Fino al 2000 l’incendio boschivo era considerato una aggravante dell’incendio generico, ed era trattato dall’art. 423 del Codice Penale.
Nel 2000, per la prima volta, l’incendio boschivo viene considerato come reato autonomo.
Il D.L. 4 agosto 2000, n.220, recante “Disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi” e convertito, con modificazioni, nella Legge 6 ottobre 2000 n.275, introduce l’art. 423 bis, confermato dall’art.11 della Legge 11 novembre 2000, n.353 :
Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni.
Se l’incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da 1 a 5 anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente.
La nuova disposizione infligge quindi pene molto più severe rispetto al passato, quando il massimo della pena prevista era di 7 anni di reclusione.

Quindi, cari piromani, state attenti: rischiate molto per molto poco!

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